Statuto PosTribù
DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
Articolo 1 (Denominazione)
E’ costituita una associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) denominata “PosTribù Onlus“. L’associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Articolo 2 (Oggetto)
L’associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e opera, senza fini di lucro, nel settore della tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale, sociale e culturale e nella difesa della salute e dei diritti umani e civili.
Gli scopi dell’associazione sono i seguenti:
1)Promuovere con finalità di solidarietà sociale la protezione della natura e della biodiversità e la conservazione dell’ambiente in modo socialmente giusto, equo ed ecologicamente durevole a vantaggio e beneficio delle generazioni presenti e future;
2) Perseguire la trasformazione della società e della cultura verso forme orientate a una visione cosmocentrica, dove l’uomo è parte e non padrone della natura, e può sopravvivere solo in armonia con le specie, nel rispetto dei ritmi naturali;
3)Promuovere una società più sobria, impegnata in un consumo responsabile delle risorse della terra, attento ai diritti delle generazioni future e alla preservazione degli ecosistemi rispettosa delle tradizioni locali ;
4) Promuovere la trasformazione della società e della cultura verso forme inclusive, dove siano valorizzate le differenze e siano rispettati i diritti di ogni persona e delle generazioni;
5)Promuovere il conseguimento del disarmo e della pace senza guerre;
6)Promuovere la riduzione di fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
a)gli sprechi, le inefficienze e gli usi impropri di energia;
b)la produzione di merci e dei loro imballaggi;
c)la mercificazione dei beni, in particolare dei beni comuni (es. acqua, energia, paesaggio, cultura e istruzione, salute)
d)la produzione dei rifiuti, a vantaggio di pratiche di Riduzione, Riuso e Riciclo dei materiali.
e)la mercificazione delle idee e dei saperi;
f)l’impatto ambientale dell’agire umano;
7)Promuovere l’incremento di fenomeni quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
a)l’autoproduzione e lo scambio non commerciale di beni e servizi;
b)la produzione ed il consumo di alimenti da filiera corta non trattati chimicamente;
c)le filiere di produzione e di distribuzione corte e gli acquisti collettivi;
d)la libera circolazione delle idee e dei saperi;
e)l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
f)la tutela delle diversità (biologiche, culturali, ecc…);
g)l’uso di tecnologie e sistemi produttivi che ottimizzano l’utilizzo delle risorse naturali ed energetiche;
h)la durata della vita utile delle merci;
i)le tecniche e i saperi artigianali come memoria storico-culturale delle popolazioni;
j)la finanza etica
k)l’economia no-profit, equa e solidale;
l)la responsabilizzazione dei soggetti economici rispetto alla produzione di esternalità negative, con l’appoggio a programmi di rafforzamento delle tradizioni locali e con il sostegno a una reale partecipazione responsabile della popolazione locale e della società civile;
m)l’imprenditorialità attenta alla crescita umana di coloro che lavorano nell’impresa e dei fruitori dei prodotti che l’impresa produce;
n)l’accesso al lavoro, alla vita sociale, alla fruizione di strumenti o servizi da parte di coloro che oggi il mercato esclude;
o)la solidarietà tra i popoli e tra le persone per la costruzione di rapporti basati sul rispetto della persona, della diversità, e sulla difesa dei diritti umani.
In particolare, ma senza che ciò costituisca limitazione degli scopi associativi, l’associazione potrà
a)Identificare, ricercare e verificare problemi attinenti agli scopi associativi sopra enunciati, sollecitare ed accrescere la pubblica attenzione ed informazione su tali problemi attraverso i mass media e altri programmi educativi, sviluppare e dare esecuzione a programmi di attività allo scopo di raggiungere tali obiettivi;
b)Impegnarsi direttamente, promuovere, sviluppare, organizzare ricerche, conferenze, seminari ed altre attività culturali educative e di istruzione professionale, erogare contributi o premi in denaro sempre nel perseguimento degli scopi associativi;
c)Realizzare un distretto di economia ambientale e solidale (D.E.A.S.) del territorio della provincia di Rieti attraverso un percorso partecipato e democratico: 1) fornendo consulenze e servizi utili allo sviluppo del distretto alle realtà e agli enti pubblici interessati; 2) sviluppando e facilitando una rete locale di relazioni che costituisca un punto di incontro più ampio possibile tra consumatori, operatori economici, associazioni (culturali e non), cooperative sociali e realtà del territorio; mantenendo una mappatura aggiornata delle realtà di economia solidale del territorio, tenendo viva la relazione con quelle conosciute e cercando il coinvolgimento di nuove; 3) favorire la conoscenza reciproca delle realtà coinvolte e la capacità di fare rete tra esse; 4) promuovendo, facilitando e realizzando la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi etici, rispettosi dell’uomo universale, dell’ambiente, e “al giusto prezzo” (trasparente, adeguato per il venditore, accessibile al consumatore); 5) promuovendo stili di vita e di consumo sempre più essenziali ed equilibrati, improntati sulla sobrietà e sulla consapevolezza delle scelte; 6) promuovendo e sperimentando strumenti per facilitare l’accesso ai beni e servizi solidali; 7) diffondendo e organizzando attività di formazione e conoscenza della realtà economica solidale a tutta la popolazione del territorio offrendo servizi di promozione e di comunicazione, organizzando incontri di presentazione in modo diffuso sul territorio, attraverso pubblicazioni, materiali e proposte editoriali, attraverso sportelli informativi e luoghi di riferimento specifici.
d)Promuovere la creazione di centri di aggregazione sociale in accordo con gli scopi sociali;
e)Contribuire al mutamento radicale dei rapporti economici, politici e sociali tra Nord e Sud del mondo, per costruirne di nuovi basati su criteri di equità e sostenere una crescita autodeterminata ed autogestita dei popoli del Sud del mondo mediante iniziative politiche, economiche e culturali che garantiscano ai contadini ed agli artigiani di quei paesi condizioni di lavoro che non comportino forme, dirette o indirette, di sfruttamento;
f)Promuovere la costituzione di Gruppi di acquisto solidali (G.A.S.) e gestire loro reti;
g)Cooperare con le altre associazioni aventi scopi similari o compatibili, fornire apporto e sostegno ad altre associazioni sempre che ciò sia coerente e compatibile con gli scopi associativi e con il presente Statuto;
h)Promuovere la formazione ed esecuzione di provvedimenti legislativi, proporre e sostenere azioni giudiziali, sempre che tali attività siano coerenti con gli scopi associativi ed il proprio status di organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
i)Organizzare e svolgere azioni dimostrative dirette e non violente in relazione a problemi attinenti agli scopi associativi;
j)Svolgere tutte quelle attività e tutte quelle operazioni che siano necessarie od incidentali per il conseguimento delle finalità dell’associazione, compresa l’edizione e la diffusione di pubblicazioni, la raccolta e l’accettazione di contributi e donazioni, l’acquisto, l’uso e la disponibilità di beni mobili ed immobili, il contrarre prestiti e l’ottenimento di finanziamenti mediante prestazioni di garanzia su beni o altrimenti;
k)Svolgere qualunque altra attività che sia direttamente o indirettamente connessa con i summenzionati scopi associativi propri di una organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
L’Associazione si riserva la facoltà di aderire ad altre associazioni, consorzi o altri organismi per perseguire in forme associate più complesse lo scopo sociale.
E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopraelencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni
Articolo 3 (Sede)
La sede legale dell’associazione è in Rieti, vicolo Arilaci 17. L’associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.
La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.
Articolo 4 (Patrimonio)
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
- dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche o giuridiche;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- da eventuali entrate per servizi prestati dall’associazione;
Il Consiglio Direttivo può, qualora non lo ritenga conforme ai principi associativi stabiliti dal presente Statuto, rifiutare l’erogazione, in una qualsiasi delle forme sopra citate, di contributi provenienti dai soggetti sopra indicati.
- dai proventi derivanti dalle attività connesse, accessorie e strumentali all’attività principale;
- da eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da beni mobili e immobili ricevuti o acquistati in altro modo consentito dalle leggi italiane.
ASSOCIATI
Articolo 5
Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.
Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo
I soci, possono essere :
– Soci Fondatori: le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.
– Soci Operativi: le persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando la propria attività secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.
– Soci Onorari: le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.
– Soci Sostenitori: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
Articolo 6
La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell’associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, dopo trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’associazione.
I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni statutarie e regolamentari, le direttive e deliberazioni degli organi dell’Associazione e di pagare le quote sociali nell’ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7
Gli organi dell’associazione sono:
- l’assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
Le cariche sociali non danno diritto ad alcun compenso, salvo che al rimborso delle spese sostenute in ragione della carica ricoperta e debitamente documentate.
L’ASSEMBLEA
Articolo 8
L’Assemblea è organo deliberante e sovrano dell’associazione. Di essa fanno parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Le sue deliberazioni, assunte in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.
L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno quindici giorni prima della riunione.
All’atto della convocazione deve essere messa a disposizione degli Associati la documentazione relativa a tutti i punti trattati nell’Ordine del Giorno.
Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.
L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo.
L’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno salvo i casi in cui sono richieste maggioranze diversamente qualificate ai sensi del presente statuto.
L’Assemblea straordinaria viene convocata nei casi previsti dall’art. 11, ultimo comma, e dall’art. 19 dello Statuto. L’Assemblea straordinaria può essere convocata altresì su richiesta di almeno 1/3 degli associati, che devono comunicare per iscritto le ragioni della convocazione.
Le riunioni dell’Assemblea straordinaria, sono valide se risulta presente la maggioranza degli associati tranne nei casi in cui l’Ordine del Giorno contempli i casi di delibera di modifica dello statuto associativo e di delibera di scioglimento e liquidazione dell’associazione (art. 11 e 19) per i quali occorre la presenza di almeno quattro quinti degli aventi diritto.
L’Assemblea straordinaria delibera validamente con la maggioranza favorevole della metà dei presenti più uno, salvo i casi di delibera di modifica dello statuto associativo, per i quali occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, e di delibera di scioglimento e liquidazione dell’associazione, per i quali occorre il voto favorevole dei 3/4 degli associati (art. 11 e 19).
Gli associati possono delegare altro associato con delega scritta da consegnarsi al Presidente almeno tre giorni prima dell’Assemblea. Ogni associato può ricevere una sola delega.
L’Assemblea nomina un Presidente e un Segretario in occasione di ciascuna seduta assembleare.
Ciascun associato, in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad un solo voto. Il voto è espresso per alzata di mano, a meno che la maggioranza chieda che i voti siano espressi per iscritto.
I verbali delle Assemblee sono redatti dal Segretario dell’Assemblea e controfirmati dal Presidente e dal Segretario e sono custoditi presso la Direzione.
COMPITI DELL’ASSEMBLEA
Articolo 9
L’Assemblea ordinaria:
1.delibera sui criteri di conduzione e gestione dell’associazione, cui il Consiglio Direttivo deve attenersi nello svolgimento delle sue funzioni;
2.delibera sui bilanci consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo;
3.procede all’elezione e alla revoca per giusta causa dei membri del Consiglio Direttivo con una maggioranza di due terzi dei votanti;
4.decide in ordine alla costituzione di eventuali comitati tecnici e scientifici con funzioni consultive e ne determina le modalità di organizzazione e di funzionamento;
5.delibera sulla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri;
6.delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
7.nomina e revoca i componenti del Collegio dei Revisori;
8.delibera sull’ammissione e sull’esclusione degli associati;
9.determina la quota associativa;
10.delibera disposizioni regolamentari per la disciplina di attività e procedure su materie di sua competenza.
L’Assemblea straordinaria:
1.delibera sulle modifiche dello statuto associativo;
2.delibera sullo scioglimento e liquidazione dell’associazione;
3.delibera sugli argomenti che, per legge o per statuto, non siano di competenza dell’Assemblea ordinaria.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di indirizzo dell’attività dell’associazione.
Esso è composto da un numero di membri variabile da tre ad otto, eletti dall’Assemblea e scelti tra gli associati.
Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.
Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell’ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.
In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina.
Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di più di due consiglieri, il Consiglio Direttivo decade e i restanti consiglieri sono tenuti a convocare senza indugio l’Assemblea, affinché quest’ultima provveda ad eleggere nuovamente l’intero Consiglio Direttivo.
Ciascun consigliere rimane in carica per tre esercizi, decorrenti dalla data della sua nomina, e decade dopo l’approvazione del terzo bilancio di sua competenza.
Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a cinque giorni.
Il Consiglio Direttivo deve ritenersi validamente convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno due suoi componenti effettuata nei termini di cui sopra.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo promuove, indirizza e dà attuazione agli scopi dell’associazione ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione stessa, in conformità alla legge ed allo statuto.
Ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti compresi quelli di lavoro, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con enti pubblici o privati o con singoli individui.
Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio Direttivo le seguenti attività e operazioni:
- l’impostazione e approvazione formale dei programmi per lo svolgimento dell’attività dell’associazione;
- la vigilanza sugli obiettivi operativi dell’associazione e sulla gestione operata dal Direttore Esecutivo;
- l’approvazione del preventivo e il regolare monitoraggio dello stesso su base periodica;
- la predisposizione del bilancio consuntivo annuale e della relativa relazione illustrativa;
- la redazione di eventuali regolamenti interni all’associazione sulle materie di sua competenza;
- la vigilanza in ordine all’integrità dell’associazione e alla regolarità operativa della struttura della stessa;
- l’assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell’associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all’Assemblea;
Nell’esercizio dei propri compiti, il Consiglio Direttivo dovrà, in ogni caso:
- proteggere il buon nome e il marchio PosTribù;
- osservare e promuovere il rispetto degli scopi dell’associazione da parte di tutti gli associati.
IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE
Articolo 12
Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.
Ad esso spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima.
Egli inoltre:
- convoca le Assemblee degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presiede le adunanze del Consiglio Direttivo;
- In caso di impedimento del Presidente, i suoi compiti sono svolti dal Vice Presidente.
COLLEGIO DEI REVISORI
Articolo 13
Il Collegio dei Revisori è nominato dall’assemblea quando la stessa lo ritenga necessario e comunque nei casi previsti dal Decreto Legislativo 460/97 (art. 25, comma 5). Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri nominati dall’Assemblea tra persone di adeguata professionalità, di cui almeno uno iscritto ad albi professionali o al Registro dei revisori contabili.
I Revisori durano in carica tre esercizi e decadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del terzo bilancio di competenza dell’Organo. I Revisori sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.
Il Collegio dei Revisori provvede alla vigilanza contabile e amministrativa sulla gestione dell’associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e presenta una propria relazione all’Assemblea sui bilanci annuali. I Revisori partecipano alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
BILANCI
Articolo 14
La gestione finanziaria dell’associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo e trasmesso all’Assemblea entro il primo trimestre dalla chiusura dell’esercizio. I bilanci consuntivi sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell’associazione. Essi rappresentano le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell’art. 20 bis del D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 600 e sue eventuali modifiche e integrazioni.
I bilanci consuntivi devono essere accompagnati da un’apposita relazione illustrativa.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
COMUNICAZIONI
Articolo 15
Ogni comunicazione o avviso scritto può essere notificato ad ogni associato personalmente o tramite posta prepagata, telex, posta elettronica, fonogramma o altro mezzo idoneo consentito dalla legge italiana.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI
Articolo 16
Lo scioglimento dell’associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora l’Assemblea straordinaria lo deliberi.
L’Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.
Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della L.n. 662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
RINVIO
Articolo 17
Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi italiane vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e sue eventuali modifiche e integrazioni.